Ordinanza — n. 16383/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO PIERRE FRANCOIS nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 139 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché costituiti da critiche sulla recidiva del tutto aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata che ha ribadito la sussistenza della recidiva con adeguati e non viziati argomenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16383/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 139 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché costituiti da critiche sulla recidiva del tutto aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata che ha ribadito la sussistenza della recidiva con adeguati e non viziati argomenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AGLIO PIERRE FRANCOIS nato il 01/01/1994 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 139 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, perché costituiti da critiche sulla recidiva del tutto aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo della sentenza impugnata che ha ribadito la sussistenza della recidiva con adeguati e non viziati argomenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/20