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Ordinanza — n. 16379/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16379/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16379/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI PAOLO nato a VERBANIA il 05/01/1972 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 135 OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. formula rilievi di merito e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza della contestata recidiva evidenziando come i precedenti penali, anche specifici, risultanti dal Casellario Giudiziale e i delitti oggetto della sentenza impugnata fossero idonei a formulare un giudizio di maggiore pericolosità e colpevolezza in capo al prevenuto (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 16379/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 135 OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. formula rilievi di merito e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza della contestata recidiva evidenziando come i precedenti penali, anche specifici, risultanti dal Casellario Giudiziale e i delitti oggetto della sentenza impugnata fossero idonei a formulare un giudizio di maggiore pericolosità e colpevolezza in capo al prevenuto (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati penali gravi recidiva nell'infrazione risarcimento alle vittime di reati sanzioni pecuniarie sanzione penale gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
135 OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI PAOLO nato a VERBANIA il 05/01/1972 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; N. 135 OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. formula rilievi di merito e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche, la sussistenza della contestata recidiva evidenziando come i precedenti penali, anche specifici, risultanti dal Casellario Giudiziale e i delitti oggetto della sentenza impugnata fossero idonei a formulare un giudizio di maggiore pericolosità e colpevolezza in capo al prevenuto (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1