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Ordinanza — n. 16376/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16376/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16376/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTIANO DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 03/07/1973 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 127 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche ed astratte sui doveri motivazionali e di accertamento del giudice di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16376/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 127 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche ed astratte sui doveri motivazionali e di accertamento del giudice di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esame di cassazione risarcimento del danno motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative controllo della commisurazione della pena risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTIANO DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 03/07/1973 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 127 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da generiche ed astratte sui doveri motivazionali e di accertamento del giudice di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 1 /