Ordinanza — n. 16375/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNAJI BRAHIM nato il 15/05/1983 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 126 d.p. OSSERVA Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato; Considerato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16375/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 126 d.p. OSSERVA Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato; Considerato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ENNAJI BRAHIM nato il 15/05/1983 avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 126 d.p. OSSERVA Rilevato che contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputato; Considerato che la sottoscrizione personale dell'impugnazione costituisce violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2