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Ordinanza — n. 16374/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16374/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16374/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/06/1975 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 123 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche ed errori di diritto, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di evasione (anche con riferimento alla offensività della condotta) e ha escluso che la condotta del prevenuto potesse essere scriminata dall'asserito stato di necessità stante l'assenza dei relativi presupposti (cfr. sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16374/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che il secondo motivo afferente al riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di appello ha escluso comunque la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della abitualità della condotta risultante dai precedenti penali anche "specifici" (cfr. trattandosi di recidiva reiterata e specifica, Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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verosimiglianza della persecuzione esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento necessità deroga in caso di stato di emergenza aiuto all'evasione di detenuti motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
123 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Considerato, inoltre, che il secondo motivo afferente al riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di appello ha escluso comunque la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNONE GIOVANNI nato a NAPOLI il 19/06/1975 avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 123 OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito, che ha accertato, con motivazione priva di fratture logiche ed errori di diritto, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di evasione (anche con riferimento alla offensività della condotta) e ha escluso che la condotta del prevenuto potesse essere scriminata dall'asserito stato di necessità stante l'assenza dei relativi presupposti (cfr. sentenza impugnata);

Considerato, inoltre, che il secondo motivo afferente al riconoscimento della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte di appello ha escluso comunque la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione della abitualità della condotta risultante dai precedenti penali anche "specifici" (cfr. trattandosi di recidiva reiterata e specifica, Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso