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Ordinanza — n. 16369/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16369/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16369/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONA EMMANUEL nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 27/12/1975 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 112 OSSERVA Ritenuto che i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché prospettano deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, oltre che manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale accertato, con congrua e logica motivazione, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16369/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 112 OSSERVA Ritenuto che i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché prospettano deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, oltre che manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale accertato, con congrua e logica motivazione, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali diritto di ottenere una decisione ricorso di annullamento decisione incidentale impugnabile sanzione internazionale impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONA EMMANUEL nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 27/12/1975 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 112 OSSERVA Ritenuto che i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché prospettano deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, oltre che manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale accertato, con congrua e logica motivazione, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso i2e0703/