Ordinanza — n. 16369/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONA EMMANUEL nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 27/12/1975 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 112 OSSERVA Ritenuto che i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché prospettano deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, oltre che manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale accertato, con congrua e logica motivazione, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16369/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 112 OSSERVA Ritenuto che i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché prospettano deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, oltre che manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale accertato, con congrua e logica motivazione, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONA EMMANUEL nato a BENIN CITY( NIGERIA) il 27/12/1975 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 112 OSSERVA Ritenuto che i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché prospettano deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, oltre che manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale accertato, con congrua e logica motivazione, la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso i2e0703/