Ordinanza — n. 16367/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE CIRO nato a NAPOLI il 10/06/1984 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 110 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da critiche sul trattamento sanzionatorio (recidiva) generiche e manifestamente infondate, avendo la Corte di appello motivato con corretti e non viziati argomenti (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata) non limitati — come dedotto - ad una "lista" di precedenti (la Corte di appello ha invece in modo adeguato evidenziato il significato del fatto da ultimo commesso nel quadro della storia criminale del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16367/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da critiche sul trattamento sanzionatorio (recidiva) generiche e manifestamente infondate, avendo la Corte di appello motivato con corretti e non viziati argomenti (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata) non limitati — come dedotto - ad una "lista" di precedenti (la Corte di appello ha invece in modo adeguato evidenziato il significato del fatto da ultimo commesso nel quadro della storia criminale del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ASCIONE CIRO nato a NAPOLI il 10/06/1984 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 110 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono costituiti da critiche sul trattamento sanzionatorio (recidiva) generiche e manifestamente infondate, avendo la Corte di appello motivato con corretti e non viziati argomenti (si veda, in particolare, pag. 1 della sentenza impugnata) non limitati — come dedotto - ad una "lista" di precedenti (la Corte di appello ha invece in modo adeguato evidenziato il significato del fatto da ultimo commesso nel quadro della storia criminale del ricorrente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/0