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Ordinanza — n. 16360/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16360/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16360/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANCH EVA VAN GENT ANELYA VLADIMOVA nato a SOFIA( BULGARIA) il 05/05/1982 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 100 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche sul trattamento sanzionatorio, che risulta invece motivato con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), avendo la Corte di appello fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16360/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 100 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche sul trattamento sanzionatorio, che risulta invece motivato con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), avendo la Corte di appello fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KANCH EVA VAN GENT ANELYA VLADIMOVA nato a SOFIA( BULGARIA) il 05/05/1982 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; n. 100 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da critiche sul trattamento sanzionatorio, che risulta invece motivato con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), avendo la Corte di appello fatto riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/