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Ordinanza — n. 16236/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16236/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16236/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIO CESARE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 24/09/1987 avverso la sentenza del 13/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI'dato avviso alle parti; ' udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 13.10.2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brindisi ha applicato a Sono Cesare la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 ,81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 129 cod.proc.pen., lamentando l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto articolo 129 cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, articolo 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16236/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brindisi ha applicato a Sono Cesare la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 ,81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 129 cod.proc.pen., lamentando l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto articolo 129 cod.proc.pen.

Parole chiave

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remissione della pena commisurazione della pena per stupefacenti pene condizionali sospensione di pena alleggerimento della pena liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
articolo 129 cod.proc.pen
444 e 129 cod.proc.pen., lamentando l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto articolo 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIO CESARE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 24/09/1987 avverso la sentenza del 13/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI'dato avviso alle parti; ' udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 13.10.2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brindisi ha applicato a Sono Cesare la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 ,81 cod. pen. e 73 del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 444 e 129 cod.proc.pen., lamentando l'omessa motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni di applicabilità del predetto articolo 129 cod.proc.pen.

Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianza non consentita, in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidh