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Ordinanza — n. 16233/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16233/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Propongono ricorso per cassazione Furia Luigi e •De Falco Domenico, con distinti motivi di ricorso; omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (Furia luigi), vizio della motivazione sulla determinazione della pena applicata (De Falco Domenico). I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione per la responsabilità e per la determinazione della pena applicata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16233/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. (Furia luigi), vizio della motivazione sulla determinazione della pena applicata (De Falco Domenico). I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione per la responsabilità e per la determinazione della pena applicata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi validi motivi che possono invocarsi cognizione del ricorso per cassazione invocazione di motivi legali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Propongono ricorso per cassazione Furia Luigi e •De Falco Domenico, con distinti motivi di ricorso; omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FURIA LUIGI nato a NAPOLI il 08/04/1992 DE FALCO DOMENICO nato a NOLA il 17/11/1985 avverso la sentenza del 26/10/2022 del GIP TRIBUNALE di NOLAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Propongono ricorso per cassazione Furia Luigi e •De Falco Domenico, con distinti motivi di ricorso; omessa motivazione sull'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (Furia luigi), vizio della motivazione sulla determinazione della pena applicata (De Falco Domenico).

2. I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione per la responsabilità e per la determinazione della pena applicata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il