Ordinanza — n. 16232/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OUMARI MOHAMED nato il 16/09/1996 avverso la sentenza del 13/06/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso affe part[ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 13.6.2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a El Oumari Mohamed la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'accertamento del fatto ed alla ricorrenza di cause di non punibilità o esclusione del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16232/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a El Oumari Mohamed la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'accertamento del fatto ed alla ricorrenza di cause di non punibilità o esclusione del reato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL OUMARI MOHAMED nato il 16/09/1996 avverso la sentenza del 13/06/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso affe part[ udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 13.6.2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano ha applicato a El Oumari Mohamed la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'accertamento del fatto ed alla ricorrenza di cause di non punibilità o esclusione del reato.
Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianza non consentita in quanto l'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente