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Ordinanza — n. 16231/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16231/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16231/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE MAMADOU nato il 04/09/1999 avverso la sentenza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di TORINO\ dato avviso alle parti» udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 6.10.2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino ha applicato a Gueye Mamadou la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianza non consentita in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16231/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzione disciplinare pene condizionali dipendenza da sostanze stupefacenti verdetto di colpevolezza sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE MAMADOU nato il 04/09/1999 avverso la sentenza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di TORINO\ dato avviso alle parti» udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 6.10.2022, pronunciata ex art. 444 cod.
art. 129 cod.proc.pen
Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE MAMADOU nato il 04/09/1999 avverso la sentenza del 06/10/2022 del TRIBUNALE di TORINO\ dato avviso alle parti» udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 6.10.2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino ha applicato a Gueye Mamadou la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. Considerato che il motivo ha ad oggetto doglianza non consentita in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidlnte