Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16229/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16229/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso proposto da Tommaso Elmi è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata adeguatamente rnotiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le modalità della condotta (utilizzo di un ragazzo con problemi di droga per spacciare per suo conto) non consente la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup (vedi Sez. 6, Sentenza n. 29132 del 09/05/2017 Ud. (dep. 12/06/2017 ) Rv. 270562 - 0). Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Il ricorso, inoltre, non si confronta con la sentenza, ma reitera i motivi di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16229/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza impugnata adeguatamente rnotiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le modalità della condotta (utilizzo di un ragazzo con problemi di droga per spacciare per suo conto) non consente la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup (vedi Sez. 6, Sentenza n. 29132 del 09/05/2017 Ud. (dep. 12/06/2017 ) Rv. 270562 - 0). Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Il ricorso, inoltre, non si confronta con la sentenza, ma reitera i motivi di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
scemata imputabilità dipendenza da sostanze stupefacenti responsabilità penale dei minori traffico qualificato di stupefacenti partecipazione al reato commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELMI TOMMASO nato a ROMA il 29/12/1981 avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Tommaso Elmi è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolato in fatto; peraltro richiede alla corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita.

2. La sentenza impugnata adeguatamente rnotiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le modalità della condotta (utilizzo di un ragazzo con problemi di droga per spacciare per suo conto) non consente la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup (vedi Sez. 6, Sentenza n. 29132 del 09/05/2017 Ud. (dep. 12/06/2017 ) Rv. 270562 - 0). Si tratta di evidenti accertamenti di merito, non sindacabili in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivati. Il ricorso, inoltre, non si confronta con la sentenza, ma reitera i motivi di appello. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4) ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso