Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16228/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16228/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16228/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso proposto da Sardella Marco è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità. Invero, in tema di patteggiamento, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e con riferimento all'art. 599 bis cod. proc. pen., una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, o di accordo sulla pena ex art. 599 bis, citato, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, anche se il reato fosse prescritto a meno che non risulti applicata una pena illegale (Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003 - dep. 14/10/2003, RG. in proc.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 599 bis cod. proc. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16228/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, in tema di patteggiamento, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e con riferimento all'art. 599 bis cod. proc. pen., una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, o di accordo sulla pena ex art. 599 bis, citato, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, anche se il reato fosse prescritto a meno che non risulti applicata una pena illegale (Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003 - dep. 14/10/2003, RG. in proc.

Parole chiave

Generato dall'IA
adeguamento della pena remissione della pena alleggerimento della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda pena convenzionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 599 bis cod. proc. pen
e con riferimento all'art. 599 bis cod. proc. pen., una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, o di accordo sulla pena ex art.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di €: 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDELLA MARCO nato a ROMA il 25/11/1983 avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Sardella Marco è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità. Invero, in tema di patteggiamento, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e con riferimento all'art. 599 bis cod. proc. pen., una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, o di accordo sulla pena ex art. 599 bis, citato, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, anche se il reato fosse prescritto a meno che non risulti applicata una pena illegale (Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003 - dep. 14/10/2003, RG. in proc.

Conciatori, Rv. 22771801). Nel caso in giudizio, inoltre, per la determinazione della data del commesso reato sono necessari accertamenti di merito non compatibili con il giudizio di legittimità (vedi Sez. U, Sentenza n. 18953 del 25/02/2016 Cc. (dep. 06/05/2016 ) Rv. 266333 - 01, prima della riforma dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.; vedi ora sentenza Sezioni Unite, udienza del 27 ottobre 2022 nel ricorso RG 32854/2020, notizia di decisione). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di €: 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso