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Ordinanza — n. 16227/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16227/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16227/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA PAOLO nato a CERIGNOLA il 17/08/1974 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 16.3.2022 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 8.11.2021 dal Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale D'Anna Paolo era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 40 comma 1 lettera b) del d.

Regesto Legislator

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art. 420- ter cod.proc.pen, art. 69 cod.pen; Ordinanza — n. 16227/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 40 comma 1 lettera b) del d.

Parole chiave

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accise frode fiscale in materia doganale pena accessoria sanzioni pecuniarie inosservanza di prescrizioni d'ordine imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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art. 420- ter cod.proc.pen
art. 69 cod.pen
ed il diniego del giudizio bilanciamento in termini di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale è conforme al disposto dell'art. 69 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANNA PAOLO nato a CERIGNOLA il 17/08/1974 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 16.3.2022 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza emessa in data 8.11.2021 dal Tribunale di Foggia, all'esito di giudizio abbreviato, con la quale D'Anna Paolo era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 40 comma 1 lettera b) del d.

Igs. 504/1995. Rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la violazione del diritto di difesa per l'omessa considerazione di un'istanza di rinvio per impedimento determinato motivi di salute presentata dal ricorrente e per la mancata comunicazione dell'esito delle analisi dei campioni prelevati dalla Guardia di Finanza, nonchè il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati. Va rilevato, che, come risulta dal verbale di udienza del 16.03.2022, la richiesta di trattazione orale del procedimento era stata respinta poiché tardiva e, quindi, il procedimento si era svolto nelle forme della trattazione scritta senza la partecipazione delle parti, con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 420- ter cod.proc.pen. (cfr.

Sez.3, n. 32864 del 15/07/2022,Rv.283415 - 01); il trattamento punitivo, determinato con pena base prossima al minimo edittale, risulta sorretto da sufficiente e logica motivazione mediante richiamo dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. ed il diniego del giudizio bilanciamento in termini di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale è conforme al disposto dell'art. 69 cod.pen. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presid