Italian court dismisses appeal for non-payment of fines due to missing statutory deadline justification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Merlo Giulio inadmissible because it failed to specify the reason for requesting a fine restitution within the required time limit. Although the applicant argued for the application of Article 13 of D.Igs. 74/2000, the procedural defect regarding the deadline justification was not remedied. Consequently, the request was rejected, and the appellant was ordered to pay a €3,000 fine to the state treasury plus procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 D.Igs. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: An appeal for the restitution of fines is inadmissible if the specific grounds for requesting such restitution within the statutory deadline are not specified in the filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLO GIULIO nato a ROMA il 15/10/1954 avverso la sentenza del 17/05/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Merlo Giulio, come inl:egrato dalla memoria, risulta inammissibile, perché non risulta specificato il motivo della richiesta di restituzione nel termine. Il ricorso analizza il merito della questione (applicazione dell'art. 13, d. Igs. 74 del 2000), ma non specifica elementi per la restituzione nel termine. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/