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Ordinanza — n. 16224/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16224/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16224/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Tripa Valentina è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità. Invero, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale (Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003 - dep. 14/10/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv. 22771801). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16224/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale (Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003 - dep. 14/10/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv. 22771801). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda valore litigioso pena convenzionale sanzione sproporzionata sanzioni pecuniarie sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRIPA VALENTINA ADRIANA nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERMOdato avy,(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Tripa Valentina è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità. Invero, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale (Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003 - dep. 14/10/2003, P.G. in proc. Conciatori, Rv. 22771801). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il