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Ordinanza — n. 16223/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16223/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16223/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCARDI FRANCESCO nato a NAPOLI il 08/11/1984 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; LI Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod.pen. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuati generiche, con argomentazioni congrue e privi di vizi di logici, richiamando quali elementi ostativi l'oggettiva gravità dei fatti ed i precedenti penali dell'imputato (pag 2 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 62- bis cod.pen; Ordinanza — n. 16223/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62- bis cod.pen. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuati generiche, con argomentazioni congrue e privi di vizi di logici, richiamando quali elementi ostativi l'oggettiva gravità dei fatti ed i precedenti penali dell'imputato (pag 2 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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attenuazione della pena attitudine all'integrazione riabilitazione assistenza riabilitativa misure sostitutive della carcerazione indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 62- bis cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICCARDI FRANCESCO nato a NAPOLI il 08/11/1984 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; LI Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62- bis cod.pen. Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha giustificato il diniego delle circostanze attenuati generiche, con argomentazioni congrue e privi di vizi di logici, richiamando quali elementi ostativi l'oggettiva gravità dei fatti ed i precedenti penali dell'imputato (pag 2 della sentenza impugnata).

Va ricordato che il Giudice, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899;

Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presideo