Ordinanza — n. 16222/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Scotto Di Gregorio Salvatore risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 29 cod. pen. le pene accessorie applicate conseguono alla condanna alla detenzione per un tempo non inferiore a 5 anni (nel caso la condanna è per 5 anni). Per la restituzione della vettura la stessa è di un terzo e, quindi, manca l'interesse alla impugnazione (vedi Sezioni Unite, n. 48126/2017, depositata il 19 ottobre 2017). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 29 cod. pen, art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16222/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 29 cod. pen. le pene accessorie applicate conseguono alla condanna alla detenzione per un tempo non inferiore a 5 anni (nel caso la condanna è per 5 anni). Per la restituzione della vettura la stessa è di un terzo e, quindi, manca l'interesse alla impugnazione (vedi Sezioni Unite, n. 48126/2017, depositata il 19 ottobre 2017). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCOTTO DI GREGORIO SALVATORE nato a SAN PAOLO BEL SITO il 11/09/1977 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Scotto Di Gregorio Salvatore risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 29 cod. pen. le pene accessorie applicate conseguono alla condanna alla detenzione per un tempo non inferiore a 5 anni (nel caso la condanna è per 5 anni). Per la restituzione della vettura la stessa è di un terzo e, quindi, manca l'interesse alla impugnazione (vedi Sezioni Unite, n. 48126/2017, depositata il 19 ottobre 2017). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/