Ordinanza — n. 16221/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Romano Daniele risulta inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede la sospensione condizionale della pena. La sentenza risulta adeguatamente motivata, laddove rileva il superamento dei due anni di pena detentiva con la somma delle due condanne (anni 1 e mesi 4 e mesi 8 di reclusione con euro 2.000,00 di multa). La pena dei due anni è stata superata, con il ragguaglio della pena pecuniaria. Del resto, si rileva anche, per completezza, che «Il giudice non ha l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 164, comma secondo, cod. pen. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che si era limitata a richiamare la circostanza di una precedente concessione del beneficio)» (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016 - dep. 13/02/2017, Camorani, Rv. 26894701).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16221/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il richiamo alla precedente condanna sarebbe già sufficiente pe escludere la sospensione condizionale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO DANIELE nato a NAPOLI il 17/12/1995 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Romano Daniele risulta inammissibile. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede la sospensione condizionale della pena. La sentenza risulta adeguatamente motivata, laddove rileva il superamento dei due anni di pena detentiva con la somma delle due condanne (anni 1 e mesi 4 e mesi 8 di reclusione con euro 2.000,00 di multa). La pena dei due anni è stata superata, con il ragguaglio della pena pecuniaria. Del resto, si rileva anche, per completezza, che «Il giudice non ha l'obbligo di motivare il diniego della sospensione condizionale della pena quando essa non sia concedibile per difetto dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 164, comma secondo, cod. pen. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza che si era limitata a richiamare la circostanza di una precedente concessione del beneficio)» (Sez. 3, n. 6573 del 22/06/2016 - dep. 13/02/2017, Camorani, Rv. 26894701).
Il richiamo alla precedente condanna sarebbe già sufficiente pe escludere la sospensione condizionale. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso