Ordinanza — n. 16219/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICINO ANTONINO nato a MESSINA il 16/10/1999 avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di MESSINA\ dato avviso alle parti; ' udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Messina ha applicato a Pollicino Antonino la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R. 309/1990. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è manifestamente infondato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16219/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Messina ha applicato a Pollicino Antonino la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R. 309/1990. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è manifestamente infondato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICINO ANTONINO nato a MESSINA il 16/10/1999 avverso la sentenza del 17/10/2022 del TRIBUNALE di MESSINA\ dato avviso alle parti; ' udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Messina ha applicato a Pollicino Antonino la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 4 del d.P.R. 309/1990. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è manifestamente infondato.
Considerato che: in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv.281116 - 01;
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l'errore manifesto quando sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 - 01;
Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692 Rv.246394 - 01); nel caso di specie, non sussiste il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione. Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore I