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Ordinanza — n. 16217/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16217/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16217/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Propongono ricorso per cassazione Russo Matteo e D'Emma Michele Pio, con un due motivi di ricorso: omessa motivazione sulla responsabilità e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione per la responsabilità e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16217/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione per la responsabilità e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi di rigore attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate rinuncia alla motivazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'EMMA MICHELE PIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 23/09/2000 RUSSO MATTEO nato a SAN SEVERO il 09/08/1995 avverso la sentenza del 14/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Propongono ricorso per cassazione Russo Matteo e D'Emma Michele Pio, con un due motivi di ricorso: omessa motivazione sulla responsabilità e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione per la responsabilità e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il