Ordinanza — n. 16217/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPropongono ricorso per cassazione Russo Matteo e D'Emma Michele Pio, con un due motivi di ricorso: omessa motivazione sulla responsabilità e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione per la responsabilità e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16217/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione per la responsabilità e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'EMMA MICHELE PIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 23/09/2000 RUSSO MATTEO nato a SAN SEVERO il 09/08/1995 avverso la sentenza del 14/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Propongono ricorso per cassazione Russo Matteo e D'Emma Michele Pio, con un due motivi di ricorso: omessa motivazione sulla responsabilità e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. I ricorsi risultano inammissibili perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. I ricorrenti lamentano l'omessa motivazione per la responsabilità e per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il