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Ordinanza — n. 16216/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16216/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Salvati Alfonso inadmissible for being generic and manifestly unfounded. The appellant merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing specific legal or factual critiques. The court upheld the lower court's decision because the sentencing and recidivism determinations were adequately motivated and free of logical contradictions.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic grounds or merely reiterating rejected arguments without specific legal criticism are inadmissible as they fail to demonstrate a determined error of law or fact.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded recidivism motivation sentencing discretion Court of Cassation procedural dismissal recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018
(In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014
(Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep.
Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016
(Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015
26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep.
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013
26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATI ALFONSO nato a NOCERA INFERIORE il 06/06/1977 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Salvati Alfonso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, afferente al trattamento sanzionatorio adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità dalla sentenza impugnata. La Corte di Appello (ed il giudice di primo grado) ha motivato sia sulla determinazione del trattamento sanzionatorio sia sull'applicazione della recidiva rilevando la sussistenza di numerosi precedenti penali, anche se risalenti nel tempo, ma comunque espressivi di pericolosità. Del resto, «In tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato)» (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018 - dep. 18/12/2018, PG C/ FRANCO GIUSEPPA, Rv. 27478201).

Il ricorso, sul punto, articolato in fatto, risulta estremamente generico, e si limita a reiterare le motivazioni dell'appello senza critiche specifiche, di legittimità, alla decisione impugnata. È inammissibile Il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

Anche sul trattamento sanzionatorio la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando la concessione delle circostanze attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, ed una pena vicina al minimo edittale; del resto, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell