Ordinanza — n. 16215/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLA CALOGERO nato a AGRIGENTO il 27/02/1970 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Vella Calogero (condannato alla pena di anni 1 mesi 9 di reclusione per i reati di cui agli artt. 116 comma 15 e 17 del d.lgs. 285/1992, 349 comma 2, 367 cod. pen.) deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena è manifestamente infondato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 16215/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che la Corte territoriale ha rideterminato la pena, partendo da una pena base superiore al minimo edittale, con argomentazione adeguata, richiamando l'elevata gravità delle condotte; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELLA CALOGERO nato a AGRIGENTO il 27/02/1970 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Vella Calogero (condannato alla pena di anni 1 mesi 9 di reclusione per i reati di cui agli artt. 116 comma 15 e 17 del d.lgs. 285/1992, 349 comma 2, 367 cod. pen.) deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dosimetria della pena è manifestamente infondato.
Rilevato che la Corte territoriale ha rideterminato la pena, partendo da una pena base superiore al minimo edittale, con argomentazione adeguata, richiamando l'elevata gravità delle condotte; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nt