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Ordinanza — n. 16214/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16214/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16214/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Duka Ervis, alias Lyte Ervis, risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggia mento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Non risulta proponibile un ricorso per la mancata motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto e per il mancato riconoscimento della circostanza ex art. 62 n. 4 cod. pen., deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile:

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16214/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di cocaina infrazione grave alla lstup inchiesta per reati di droga eccezione di illegalità episodio depressivo lieve

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUKA ERVIS nato il 22/06/1984 avverso la sentenza del 12/10/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Duka Ervis, alias Lyte Ervis, risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggia mento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Non risulta proponibile un ricorso per la mancata motivazione sulla insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto e per il mancato riconoscimento della circostanza ex art. 62 n. 4 cod. pen., deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile:

«In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601). Il ricorso sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare l'omessa applicazione dell'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. ma la contestazione riguarda una quantità non certo esigua di stupefacente (cocaina per 11 grammi e marijuana per 7,800 kg) e, pertanto, la qualificazione giuridica dei fatti non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore manifesto.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co