Ordinanza — n. 16212/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LEO MATTEO nato il 09/01/1985 FRATTOLLINO VALENTINO nato a SAN SEVERO il 15/02/1975 avverso la sentenza del 14/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA\d-ato—avviso—aThe parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 14/09/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Gup del Tribunale di Foggia ha applicato a Di Leo Matteo e Frattolino Valentino la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. Rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla affermazione della penale responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili perché non consentiti dalla legge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16212/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Gup del Tribunale di Foggia ha applicato a Di Leo Matteo e Frattolino Valentino la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. Rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla affermazione della penale responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili perché non consentiti dalla legge.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LEO MATTEO nato il 09/01/1985 FRATTOLLINO VALENTINO nato a SAN SEVERO il 15/02/1975 avverso la sentenza del 14/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA\d-ato—avviso—aThe parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 14/09/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Gup del Tribunale di Foggia ha applicato a Di Leo Matteo e Frattolino Valentino la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 73 del d.P.R. Rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge in ordine alla affermazione della penale responsabilità ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili perché non consentiti dalla legge.
Deve, invero, rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nte