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Ordinanza — n. 16211/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16211/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16211/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Franco Emanuele risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601).

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16211/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare una errata qualificazione del fatto limitandosi a richiamare la fattispecie del reato unico, ma nel caso in giudizio è contestata la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti e, pertanto, la qualificazione giuridica dei fatti (reati unificati, peraltro, con la continuazione) non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore manifesto. Inoltre, "La coltivazione di piante destinate alla produzione di sostanze stupefacenti e la detenzione di stupefacente diverso da quello derivato dalla coltivazione sono condotte distinte che integrano autonomi reati suscettibili di essere posti in continuazione tra loro" (Sez. 6, Sentenza n. 39288 del 06/10/2011 Ud. (dep. 31/10/2011) Rv. 251056 - 01).

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina infrazioni riguardanti la canapa sanzioni penali consumo di canapa dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO EMANUELE nato a ALBENGA il 13/10/1977 avverso la sentenza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di SAVONAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Franco Emanuele risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Inoltre, per l'erronea qualificazione del fatto, deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte che richiede la presenza di un errore manifesto o palesemente rilevabile: «In tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto» (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018 - dep. 22/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601).

Il ricorso sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare una errata qualificazione del fatto limitandosi a richiamare la fattispecie del reato unico, ma nel caso in giudizio è contestata la coltivazione e la detenzione di sostanze stupefacenti e, pertanto, la qualificazione giuridica dei fatti (reati unificati, peraltro, con la continuazione) non risulta palesemente eccentrica o frutto di un errore manifesto. Inoltre, "La coltivazione di piante destinate alla produzione di sostanze stupefacenti e la detenzione di stupefacente diverso da quello derivato dalla coltivazione sono condotte distinte che integrano autonomi reati suscettibili di essere posti in continuazione tra loro" (Sez. 6, Sentenza n. 39288 del 06/10/2011 Ud. (dep. 31/10/2011) Rv. 251056 - 01).

Nel nostro caso la marijuana detenuta era di 4 kg circa. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. n .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme