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Ordinanza — n. 16207/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16207/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16207/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE DANIELE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 21/06/1977 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso Vitale Daniele, condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 334,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., 81, 110, 648 e 61 n. 2 cod. pen., deduce violazione di legge con riguardo agli artt. 63 comma 4 cod. pen. e 627 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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artt. 63 comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 16207/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624, 625 n. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., 81, 110, 648 e 61 n. 2 cod. pen., deduce violazione di legge con riguardo agli artt. 63 comma 4 cod. pen. e 627 cod. proc. pen.

Parole chiave

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riduzione della pena recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale adeguamento della pena sanzioni penali formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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artt. 63 comma 4 cod. pen
pen., deduce violazione di legge con riguardo agli artt. 63 comma 4 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE DANIELE nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 21/06/1977 avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con un unico motivo di ricorso Vitale Daniele, condannato alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 334,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., 81, 110, 648 e 61 n. 2 cod. pen., deduce violazione di legge con riguardo agli artt. 63 comma 4 cod. pen. e 627 cod. proc. pen.

Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato; i Giudici di appello, pronunciando in sede di rinvio, hanno rideterminato il trattamento sanzionatorio, applicando correttamente il disposto dell'art. 63, comma 4, cod.proc.pen. quantificando la pena relativa alla circostanza più grave (furto aggravato dal nesso teleologico e da violenza sulla cosa), aumentandola nella misura massima di 1/3 (concorrendo la predetta circostanza con la recidiva), richiamando a giustificazione di tale aumento la caratura criminale e la pervicacia a delinquere dell'imputato, desunta dai numerosi e variegati precedenti decorrenti dall'anno 1997 (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); la motivazione è congrua e logica ed in linea con il principio di diritto, secondo cui, in tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, incombe uno specifico dovere di motivazione al giudice che, dopo aver quantificato la pena relativa alla circostanza più grave, ritenga di procedere ad un ulteriore aumento nella misura massima consentita dall'art. 63, comma quarto, cod. pen. (Sez.2, n. 22763 del 10/07/2020, Rv. 279478 - 01;

Sez.3,n.40765de1 30/04/2015, Rv. 264904 - 01). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pres