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Ordinanza — n. 16205/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16205/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16205/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSALLEM SEBASTIANO nato a AUGUSTA il 20/02/1984 avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAi \ dato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato a Msallem Sebastiano la pena concordata di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 e 110 cod. pen., 73 comma del d.P.R. 309/1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16205/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato a Msallem Sebastiano la pena concordata di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 e 110 cod. pen., 73 comma del d.P.R. 309/1990.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena traffico aggravato di stupefacenti modifica della sentenza proporzionalità della pena concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSALLEM SEBASTIANO nato a AUGUSTA il 20/02/1984 avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAi \ dato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Enzo Merlino (nella parte in cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.) sono inammissibili, perché aventi ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MSALLEM SEBASTIANO nato a AUGUSTA il 20/02/1984 avverso la sentenza del 29/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAi \ dato avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ha applicato a Msallem Sebastiano la pena concordata di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 e 110 cod. pen., 73 comma del d.P.R. 309/1990.

Rilevato che i primi due motivi di ricorso proposti con atto a firma dell'avv. Enzo Merlino (mancanza di motivazione sulla mancata riduzione della pena per le riconosciute attenuanti generiche in giudizio di bilanciamento con le aggravanti applicate nonchè mancata assunzione di una prova decisiva e manifesta illogicità della motivazione del diniego) ed il terzo motivo di ricorso proposto con l'atto a firma del predetto avv. Enzo Merlino (nella parte in cui si lamenta la mancata applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen.) sono inammissibili, perché aventi ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Rilevato che il motivo di ricorso proposto con atto a firma dell'avv. Alberto Traversa (inosservanza o erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990) ed il terzo motivo di ricorso proposto con l'atto a firma dell'avv. Enzo Merlino (nella parte in cui si lamenta l'errata qualificazione del fatto) sono manifestamente infondati. Va ricordato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ricorre l'errore manifesto quando sussiste realmente l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, sicché deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità: l'errata qualificazione giuridica del fatto può essere fatta valere solo dinanzi ad un evidente error in iudicando che "dissimuli un'illegale trattativa sul nomen iuris, ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di opinabilità (Sez.6, n.2721 del 08/01/2018, Rv.272026 - 01;

Sez.3, n.34902 del 24/06/2015, dep.17/08/2015, Rv.264153; Sez. 6, n. 15009 del 27.11.2012 dep. il 2.4.2013, Rv. 254865: Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692, Rv.246394 - 01); nel caso di specie, non sussiste il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione. Ritenuto che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consiglie