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Ordinanza — n. 16202/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16202/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16202/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL KHYATI HASSAN nato il 29/01/1984 MOUTAKADDIM ABDELKADER nato il 04/02/1972 BARGHZOU SAID nato il 02/05/1981 TALIB ABDELHAK nato il 22/04/1990 avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA_ ;dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 07/07/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del Tribunale di Bologna ha applicato agli attuali ricorrenti la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt.110 e 81 cod. pen. e 73 commi 1 e 5 del d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990, art. 240-bis cod. pen; Ordinanza — n. 16202/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti errore nella commisurazione della pena riscossione di pene pecuniarie motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Rilevato che il motivo di ricorso di El Khyati, con il quale si deduce la violazione degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod.pen, è manifestamente infondato.
art. 240-bis cod. pen
"allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL KHYATI HASSAN nato il 29/01/1984 MOUTAKADDIM ABDELKADER nato il 04/02/1972 BARGHZOU SAID nato il 02/05/1981 TALIB ABDELHAK nato il 22/04/1990 avverso la sentenza del 07/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA_ ;dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 07/07/2022, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di del Tribunale di Bologna ha applicato agli attuali ricorrenti la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt.110 e 81 cod. pen. e 73 commi 1 e 5 del d.P.R. 309/90.

Rilevato che i motivi di ricorso di Moutakaddim e Talib, con i quali si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sono manifestamente infondati. Va osservato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. peri., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez.2, n. 14377 del 31/03/2021,Rv.281116 - 01;

Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 27261901); nel caso di specie, non sussiste il vizio lamentato, in quanto la motivazione della sentenza è adeguata perché basata sugli atti di indagine in piena aderenza al chiaro tenore letterale della imputazione. Rilevato che il motivo di ricorso di Barghzou, con il quale si censura l'entità della pena concordata in relazione all'aumento disposto a titolo di continuazione rispetto ad altra pena inflitta con sentenza irrevocabile, è inammissibile, non profilandosi aspetti di illegalità della pena.

Va ricordato che è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa (Sez.5, n. 19757 del 16/04/2019,Rv.276509 - 01,) e che, in tema di patteggiamento, la pena irrogata per il reato continuato che sia priva di indicazioni relative all'aumento per i reati meno gravi, non è illegale nel caso in cui non superi né il limite interno, corrispondente al triplo della pena-base, né il limite esterno, previsto dall'art. 81, comma terzo, cod. pen. in base al quale la pena non può essere superiore a quella applicabile in base al cumulo materiale dei reati (Sez.6, n.40047 del 12/09/2022, Rv.283943 - 01.

Rilevato che il motivo di ricorso di El Khyati, con il quale si deduce la violazione degli artt. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod.pen, è manifestamente infondato. Il Giudice di merito ha disposto la confisca della somma di denaro in sequestro, esprimendo adeguata motivazione in ordine alla disponibilità della stessa in capo all'imputato ed alla sproporzione rispetto alle condizioni reddituali dello stesso; va ricordato che, ai fini della confisca cd. "allargata" prevista dall'art. 240-bis cod. pen., a nulla rileva il "quantum" ricavato dalla commissione dei cd. "reati spia", dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata (Sez.2, n. 3854 del 30/11/2021,dep.03/02/2022,Rv.282687 - 01).

Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca