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Ordinanza — n. 16201/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16201/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16201/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Zekhnini Elmehdi è inammissibile per tardività dell'impugnazione. Il ricorso risulta proposto (il 2 novembre 2022) oltre i 15 giorni previsti dalla norma (sentenza con motivazione contestuale del 21 settembre 2022) e, comunque, dopo 15 giorni dall'ultima notifica del 30 maggio 2022. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16201/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso risulta proposto (il 2 novembre 2022) oltre i 15 giorni previsti dalla norma (sentenza con motivazione contestuale del 21 settembre 2022) e, comunque, dopo 15 giorni dall'ultima notifica del 30 maggio 2022. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro ritardo ingiustificato preclusione per tardività istanza tardiva di restituzione dei termini termine calcolato a ore domanda d'asilo tardiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEKHNINI ELMEHDI nato il 04/04/1987 avverso la sentenza del 21/09/2022 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Zekhnini Elmehdi è inammissibile per tardività dell'impugnazione. Il ricorso risulta proposto (il 2 novembre 2022) oltre i 15 giorni previsti dalla norma (sentenza con motivazione contestuale del 21 settembre 2022) e, comunque, dopo 15 giorni dall'ultima notifica del 30 maggio 2022. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/