Ordinanza — n. 16200/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERANIL KHRISTINA PELLO nato il 11/04/1978 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 16.6.2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 7.12.2021, con cui Feranil Khristina Pello, all'esito di giudizio abbreviato, era stata condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen e 73, comma 5 del d.P.R. 309/1990.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 16200/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81 comma 2 cod. pen e 73, comma 5 del d.P.R. 309/1990.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERANIL KHRISTINA PELLO nato il 11/04/1978 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 16.6.2022, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 7.12.2021, con cui Feranil Khristina Pello, all'esito di giudizio abbreviato, era stata condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod. pen e 73, comma 5 del d.P.R. 309/1990.
Rilevato che con i due motivi di ricorso si deduce violazione della legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. nonchè violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione con i reati di cui alla sentenza del Tribunale di Roma del 23.03.2021 (divenuta irrevocabile il 08.10.2021). Ritenuto che i motivi sono inammissibili in quanto privi di specificità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.3 della sentenza impugnata in ordine esclusione della causa di punibilità ex art. 131 - bis cod.pen. per la non occasionalità del fatto, nonchè pag 3 della sentenza impugnata e pag 2 della sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di merito, in ordine al mancato riconoscimento della chiesta continuazione), rispetto ai quali la ricorrente propone censure meramente contestative e prive di concretezza.
Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Pr