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Ordinanza — n. 16197/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16197/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHUKWUKA IKECHUKWU nato il 20/05/1988 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Chukwuka Ikachukwu, condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 81 comma 2 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 125, 129 e 546 cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto privo di specificità, perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste, così integrando la violazione dell'art. 581 lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16197/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti sanzione penale pena pecuniaria sospesa attenuazione della pena azione civile infrazione qualificata LStup
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHUKWUKA IKECHUKWU nato il 20/05/1988 avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Chukwuka Ikachukwu, condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 81 comma 2 cod. pen. e 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 125, 129 e 546 cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto privo di specificità, perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste, così integrando la violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087) Rilevato che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi nt