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Ordinanza — n. 16194/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16194/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16194/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: THIAM MOUSSA nato il 18/01/1989 MALLAM SRAKYE ABOUBAKAR nato il 20/03/1993 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 12.9.2022, la Corte di appello di Genova ha rideterminato la pena inflitta a Thiam Moussa e Mallam Srakye Aboubakar, condannati alla pena di mesi 10 ed euro 1.200,00 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 99 comma 4 e 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 309/19.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16194/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 99 comma 4 e 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 309/19.

Parole chiave

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motivi di cassazione recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale motivi che possono invocarsi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: THIAM MOUSSA nato il 18/01/1989 MALLAM SRAKYE ABOUBAKAR nato il 20/03/1993 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Con sentenza del 12.9.2022, la Corte di appello di Genova ha rideterminato la pena inflitta a Thiam Moussa e Mallam Srakye Aboubakar, condannati alla pena di mesi 10 ed euro 1.200,00 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 99 comma 4 e 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 309/19.

Rilevato che i tre motivi di ricorso di Thiam Moussa, con i quali si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva, alla determinazione della pena ed alla misura dell'espulsione, sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr pag 2 della sentenza impugnata); Rilevato che il motivo di ricorso di Mallam Srakye Aboubakar, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva, è inammissibile perché del tutto generico;

Rilevato che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi ente