Ordinanza — n. 16193/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARERI MAURIZIO nato a ROMA il 21/01/1971 avverso la sentenza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di ROMA, dato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. il Tribunale di Roma ha applicato a Careri Maurizio la pena concordata di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza o meno di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen, ha ad oggetto doglianza non consentita, in quanto l'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16193/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano ex art. 610, comma 5 bis cod.proc.pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARERI MAURIZIO nato a ROMA il 21/01/1971 avverso la sentenza del 24/10/2022 del TRIBUNALE di ROMA, dato avviso alle parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. il Tribunale di Roma ha applicato a Careri Maurizio la pena concordata di anni 1 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza o meno di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen, ha ad oggetto doglianza non consentita, in quanto l'art. 448, comma 2 -bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
Ritenuto che, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano ex art. 610, comma 5 bis cod.proc.pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente