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Ordinanza — n. 16192/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16192/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16192/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFORIO COSIMO DAMIANO nato a TARANTO il 02/10/1993 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Caforio Cosimo Damiano, condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 110, 112 n. 4 cod. pen. e art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. 309/1990 (capo a) e 81, 110, 648, 99 comma 2 n. 2 cod. pen. (capo b), deduce violazione di legge e il vizio di motivazione, è inammissibile;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16192/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico di cocaina guida recidiva in stato di ebbrezza concorso materiale di reati altri reati risarcimento per atto illecito
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAFORIO COSIMO DAMIANO nato a TARANTO il 02/10/1993 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui Caforio Cosimo Damiano, condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 110, 112 n. 4 cod. pen. e art. 73 commi 1 e 4 del d.P.R. 309/1990 (capo a) e 81, 110, 648, 99 comma 2 n. 2 cod. pen. (capo b), deduce violazione di legge e il vizio di motivazione, è inammissibile;

Considerato che, secondo la consolidata di questa Corte, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, De Rosa e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245;

Sez.6, n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923); nella specie, nella sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica (pag. 3 e 4), i Giudici di appello davano rilievo non solo alla quantità della sostanza stupefacente ma anche alla varietà delle tipologie di stupefacente, alle modalità di occultamento delle sostanze ed alla suddivisione in singole dosi delle stesse, al possesso di strumenti per la pesatura e confezionamento in dosi dello stupefacente, circostanze che, congiuntamente valutate, rendevano inverosimile la destinazione ad uso personale e comprovavano l'illecita detenzione della sostanza stupefacente; del tutto generica e priva di concretezza è, poi, la doglianza relativa alla determinazione della pena.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il