Ordinanza — n. 16191/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso proposto da Costa Alberto risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. Il ricorso prospetta generiche deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto. La sentenza impugnata, inoltre, adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come dagli accessi della P.G. emergevano le violazioni contestate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16191/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso prospetta generiche deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto. La sentenza impugnata, inoltre, adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come dagli accessi della P.G. emergevano le violazioni contestate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA ALBERTO nato a FICAROLO il 26/03/1949 avverso la sentenza del 30/03/2022 del TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Costa Alberto risulta inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici. Il ricorso prospetta generiche deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto. La sentenza impugnata, inoltre, adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come dagli accessi della P.G. emergevano le violazioni contestate. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/2