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Ordinanza — n. 16190/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16190/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16190/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO LUCA nato a NAPOLI il 10/03/1982 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 4.5.2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Torre Annunziata, rideterminava in mesi 6 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa la pena inflitta a Cirillo Luca per il reato di cui all'art. 6 comma 6 della L. 401/1989. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato: la Corte di appello, nel rideterminare la pena, ha disapplicato la recidiva contestata e, richiamati i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. determinato la pena base nella misura pari al minimo edittale ed applicato la diminuzione massima di pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, nonchè quella per la scelta del rito; a fronte di tale adeguata motivazione, l'imputato lamenta, genericamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, senza neppure confrontarsi con il decisum.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 16190/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione, è inammissibile perchè non specifico, in quanto prospetta deduzioni generiche, prive delle sottese ragioni di diritto e degli elementi di fatto; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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diritto dello sport misura disciplinare sanzioni penali violazione semplice della LCStr recidiva nell'infrazione contravvenzione alla circolazione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato: la Corte di appello, nel rideterminare la pena, ha disapplicato la recidiva contestata e, richiamati i criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO LUCA nato a NAPOLI il 10/03/1982 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 4.5.2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Torre Annunziata, rideterminava in mesi 6 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa la pena inflitta a Cirillo Luca per il reato di cui all'art. 6 comma 6 della L. 401/1989. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato: la Corte di appello, nel rideterminare la pena, ha disapplicato la recidiva contestata e, richiamati i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. determinato la pena base nella misura pari al minimo edittale ed applicato la diminuzione massima di pena per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, nonchè quella per la scelta del rito; a fronte di tale adeguata motivazione, l'imputato lamenta, genericamente l'eccessività del trattamento sanzionatorio, senza neppure confrontarsi con il decisum.

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione, è inammissibile perchè non specifico, in quanto prospetta deduzioni generiche, prive delle sottese ragioni di diritto e degli elementi di fatto; Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi, ente