Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16187/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16187/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16187/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso proposto da Vincenzo Mallardo è inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza del motivo, senza critiche specifiche alla sentenza impugnata. Non risulta una sentenza ex art. 599 bis del cod. proc. pen., quindi, il ricorso è completamente scollegato dalla questione decisa con la sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16187/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Non risulta una sentenza ex art. 599 bis del cod. proc. pen., quindi, il ricorso è completamente scollegato dalla questione decisa con la sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

Parole chiave

Generato dall'IA
condanna al pagamento pecuniario riscossione di pene pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda riesame dell'entità pena opposizione al precetto esecutivo alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALLARDO VINCENZO nato a NAPOLI il 21/06/1995 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Vincenzo Mallardo è inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza del motivo, senza critiche specifiche alla sentenza impugnata. Non risulta una sentenza ex art. 599 bis del cod. proc. pen., quindi, il ricorso è completamente scollegato dalla questione decisa con la sentenza impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/03/