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Ordinanza — n. 16186/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16186/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16186/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUHID LARBI nato il 08/11/1993 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA- - _ datti avviso alle parti; , - - udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che il motivo di ricorso proposto da Aouhid Larbi, condannato alla pena concordata, in accoglimento della richiesta del P.G. e dell'imputato ex art. 599- bis cod.proc.pen, di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110 cod. pen. 73 comma 1 e 4 del d.P.R. 309/90, è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16186/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e dell'imputato ex art. 599- bis cod.proc.pen, di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110 cod. pen. 73 comma 1 e 4 del d.P.R. 309/90, è inammissibile.

Parole chiave

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remissione della pena imputazione per reati di stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali revoca della sospensione condizionale ritiro della querela penale concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
103/2017, il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale - comportando la rinuncia ai motivi di censura - fa di per sé presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
Ne consegue che è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AOUHID LARBI nato il 08/11/1993 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA- - _ datti avviso alle parti; , - - udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che il motivo di ricorso proposto da Aouhid Larbi, condannato alla pena concordata, in accoglimento della richiesta del P.G. e dell'imputato ex art. 599- bis cod.proc.pen, di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110 cod. pen. 73 comma 1 e 4 del d.P.R. 309/90, è inammissibile.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza dell'articolo 599, comma 4, cod.proc.pen., abrogato dalla L. 125/2008, le cui disposizioni sono state testualmente replicate dall'art. 599 bis, comma 1, cod.proc.pen. introdotto dalla L. 103/2017, il patteggiamento sulla pena in appello presuppone una pronuncia affermativa di responsabilità la quale - comportando la rinuncia ai motivi di censura - fa di per sé presumere l'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca doglianze relative a motivi rinunciati o - come nella specie- alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.( Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 - 01;

Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a