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Ordinanza — n. 16178/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16178/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16178/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ELIO nato a CATANZARO il 30/04/1971 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui Passalacqua Elio, condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 comma 1 cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990, deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, risulta non specifico perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Ritenuto, quindi, che il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

Regesto Legislator

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artt. 81 comma 1 cod. pen; Ordinanza — n. 16178/2023 — snpen · Corte di Cassazione: d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

Parole chiave

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possesso illecito di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali abuso di sostanze traffico di cocaina sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

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artt. 81 comma 1 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA ELIO nato a CATANZARO il 30/04/1971 avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui Passalacqua Elio, condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 5.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 comma 1 cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. 309/1990, deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, risulta non specifico perché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste. Ritenuto, quindi, che il motivo, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett.

c) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presi cint