Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16176/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16176/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16176/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso proposto da Ghinzani Franco risulta inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e generici; inoltre, il ricorso richiede alla Cassazione una diversa valutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Reitera i motivi dell'appello senza censure di legittimità alla decisione impugnata. Sulla responsabilità la sentenza impugnata in maniera completa e adeguata motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come si configura il reato nell'omesso versamento dell'IVA senza una causa di forza maggiore in quanto l'imprenditore ha compiuto delle scelte imprenditoriali diverse (e la scelta non fa configurare la forza maggiore; vedi Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018 - dep. 26/11/2018, MOFFA GUERINO, Rv. 27431901). La scelta imprenditoriale di non pagare il debito fiscale configura, quindi, il dolo del reato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16176/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il trattamento sanzionatorio è stato determinato di poco superiore al minimo edittale, in considerazione del precedente penale; con il riconoscimento, peraltro, delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
sottrazione dell'iva rimborso dell'IVA fatture impagate pagamento degli arretrati detrazioni e rimborsi tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHINZANI FRANCO nato a TREZZO SULL'ADDA il 25/06/1941 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Ghinzani Franco risulta inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati e generici; inoltre, il ricorso richiede alla Cassazione una diversa valutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Reitera i motivi dell'appello senza censure di legittimità alla decisione impugnata. Sulla responsabilità la sentenza impugnata in maniera completa e adeguata motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come si configura il reato nell'omesso versamento dell'IVA senza una causa di forza maggiore in quanto l'imprenditore ha compiuto delle scelte imprenditoriali diverse (e la scelta non fa configurare la forza maggiore; vedi Sez. 3, n. 52971 del 06/07/2018 - dep. 26/11/2018, MOFFA GUERINO, Rv. 27431901). La scelta imprenditoriale di non pagare il debito fiscale configura, quindi, il dolo del reato.

2. Il trattamento sanzionatorio è stato determinato di poco superiore al minimo edittale, in considerazione del precedente penale; con il riconoscimento, peraltro, delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec