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Ordinanza — n. 16175/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16175/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16175/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Khemiri Houssem Eddine risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un uso personale dello stupefacente e un vizio della motivazione della sentenza. Per escludere l'uso personale la Corte (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha considerato il dato ponderale (cocaina per 28 dosi singole medie), la modalità di detenzione (nella pubblica via) e il possesso di denaro non altrimenti giustificato.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16175/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un uso personale dello stupefacente e un vizio della motivazione della sentenza. Per escludere l'uso personale la Corte (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha considerato il dato ponderale (cocaina per 28 dosi singole medie), la modalità di detenzione (nella pubblica via) e il possesso di denaro non altrimenti giustificato.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti consumo di canapa dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti traffico di cocaina doppia punibilità

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHEMIRI HOUSSEM EDDINE nato il 07/02/1982 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Khemiri Houssem Eddine risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e generici; peraltro, reiterativi dei motivi di appello adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, ritiene sussistente un uso personale dello stupefacente e un vizio della motivazione della sentenza. Per escludere l'uso personale la Corte (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) ha considerato il dato ponderale (cocaina per 28 dosi singole medie), la modalità di detenzione (nella pubblica via) e il possesso di denaro non altrimenti giustificato.

La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che il giudice di merito in materia di stupefacenti valuta, in ordine alla destinazione - se personale o ai fini di spaccio -, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008 - dep. 28/11/2008, Perrone, Rv. 241604). Si tratta, quindi, di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così