Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16173/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16173/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16173/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Il ricorso proposto da Cataldo Andrea risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto e generici, che richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. Inoltre, il motivo relativo all'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. non risulta proposto in sede di ricorso in appello. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente rileva come la testimonianza di Vitello (acquirente della sostanza stupefacente) risulta riscontrata anche dal luogo dove poi è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16173/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, il motivo relativo all'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. non risulta proposto in sede di ricorso in appello. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente rileva come la testimonianza di Vitello (acquirente della sostanza stupefacente) risulta riscontrata anche dal luogo dove poi è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente.

Parole chiave

Generato dall'IA
esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio dipendenza da sostanze stupefacenti procedura di rivendicazione nel pignoramento reiterazione di reati penali asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO ANDREA nato a ALCAMO il 28/02/1978 avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Cataldo Andrea risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto e generici, che richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. Inoltre, il motivo relativo all'attenuante dell'art. 62 n. 4 cod. pen. non risulta proposto in sede di ricorso in appello. La sentenza impugnata (unitamente alla decisione di primo grado, in doppia conforme) adeguatamente rileva come la testimonianza di Vitello (acquirente della sostanza stupefacente) risulta riscontrata anche dal luogo dove poi è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente.

Il ricorso articolato in fatto (estremamente generico) non si confronta con le suddette motivazioni della sentenza impugnata. Il motivo del riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. non risulta proposto in appello: «Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec