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Ordinanza — n. 16169/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16169/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE STEFANO ROSARIO nato a NAPOLI il 01/11/1985 NAPOLETANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 17/05/1978 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che De Stefano Rosario e Napoletano Giuseppe ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice, nel giudizio di valenza di cui all'art. 69 cod. pen., contenuto l'effetto di attenuazione delle concesse circostanze attenuanti generiche, senza riconoscere la massima espansione e senza escludere la recidiva, in ordine ai reati di cui all'art.291 bis, comma 1, e 291 ter, comma 1, d.P.R.43/1973.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 16169/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti sanzioni penali aggravamento della pena recidiva nell'infrazione altri reati riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE STEFANO ROSARIO nato a NAPOLI il 01/11/1985 NAPOLETANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 17/05/1978 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che De Stefano Rosario e Napoletano Giuseppe ricorrono per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice, nel giudizio di valenza di cui all'art. 69 cod. pen., contenuto l'effetto di attenuazione delle concesse circostanze attenuanti generiche, senza riconoscere la massima espansione e senza escludere la recidiva, in ordine ai reati di cui all'art.291 bis, comma 1, e 291 ter, comma 1, d.P.R.43/1973.

Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, alla oggettiva gravità dei fatti, posto che gli imputati erano in possesso di carichi di tabacchi lavorati esteri significativi, alla personalità dei ricorrenti gravati da precedenti specifici, e al fatto di aver già tenuto conto della condotta collaborativa con il rico oscimento A o. delle circostanze attenuanti generiche, con valutazione di equivalenza rispetto recidiva e all'aggravante dell'utilizzo di mezzo appartenente a soggetto estraneo al reato.

I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres