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Ordinanza — n. 16168/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16168/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16168/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ACCARDI GIOVANNI nato a MELITO DI NAPOLI il 10/01/1973 BATTAGLIA SALVATORE nato a NAPOLI il 22/12/1972 MARTINELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 19/02/1967 CANGIANO CLAUDIO nato a NAPOLI il 22/12/1997 avverso la sentenza del 30/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDlidate-a-vy4-a+te-prartt-1\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che i ricorsi proposti da Accardi Giovanni, Battaglia Salvatore, Martinelli Salvatore e Cangiano Claudio avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 16168/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione sufficiente rinuncia alla motivazione motivi validi motivi che possono invocarsi invocazione di motivi legali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ACCARDI GIOVANNI nato a MELITO DI NAPOLI il 10/01/1973 BATTAGLIA SALVATORE nato a NAPOLI il 22/12/1972 MARTINELLI SALVATORE nato a NAPOLI il 19/02/1967 CANGIANO CLAUDIO nato a NAPOLI il 22/12/1997 avverso la sentenza del 30/09/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDlidate-a-vy4-a+te-prartt-1\ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che i ricorsi proposti da Accardi Giovanni, Battaglia Salvatore, Martinelli Salvatore e Cangiano Claudio avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.

P.R. del 309/90, sono inammissibili. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta cori la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame, tutti i ricorrenti, con le medesime doglianze, hanno dedotto una generica carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. Quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del proprio ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Co sigl re e tensore Il P