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Ordinanza — n. 16167/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16167/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16167/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IADARESTA ALESSANDRO nato a CASERTA il 22/08/1965 avverso la sentenza del 24/03/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Iadaresta Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, avendo il giudice negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ordine al reato di cui all'art.65, comma 1, Divo 81/2008, e, con il secondo motivo, vizio ella motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla determinazione della pena base.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16167/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IADARESTA ALESSANDRO nato a CASERTA il 22/08/1965 avverso la sentenza del 24/03/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Iadaresta Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, avendo il giudice negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ordine al reato di cui all'art.65, comma 1, Divo 81/2008, e, con il secondo motivo, vizio ella motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla determinazione della pena base.

Parole chiave

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lavoro pericoloso minaccia alla sicurezza pubblica violazione delle norme sicurezza misura di sicurezza penale sanzione penale sicurezza dei lavoratori e della popolazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IADARESTA ALESSANDRO nato a CASERTA il 22/08/1965 avverso la sentenza del 24/03/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Iadaresta Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, avendo il giudice negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ordine al reato di cui all'art.65, comma 1, Divo 81/2008, e, con il secondo motivo, vizio ella motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla determinazione della pena base.

Considerato che le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dai- conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, nella applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella detentiva, al positivo comportamento posto in essere dall'imputato dopo la commissione del reato e la messa in sicurezza dei luoghi nonché il suo stato di incensuratezza.

Il giudice ha quindi ritenuto non opportuna una ulteriore riduzione della sanzione, già irrogata in prossimità del minimo edittale, per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, posto che gli elementi suscettibili di valutazione positiva sono stati ampiamente valorizzati nella scelta e nella determinazione del trattamento sanzionatorio. Il giudice ha altresì ritenuto non applicabile l'art. 131 bis cod. pen, trattandosi di plurime e gravi violazioni della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro concernenti di spazi molto ampi, fruibili da un numero non esiguo di persone.

Trattasi di motivazione congrua ed esente da vizi logici. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Kir° tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dellie ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr