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Ordinanza — n. 16163/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16163/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16163/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOLONGO ALESSIO nato a ROMA il 25/03/1992 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Capolongo Alessio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell'ad 73 d.P.R.309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16163/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio slaK dal fatto che la cocaina era suddivisa in sette involucri, ognuno dei quali conteneva una quantità di stupefacente corrispondente ad una dose, contraddistinti da un laccetto di chiusura di colore blu, mentre quelli contenenti crack recavano un nastro di colore rosso; dal fatto che l'esigenza di differenziare gli involucri deriva dalla destinazione di alcuni di questi involucri alla spaccio, mentre altri no; dal rinvenimento all'interno dell'abitazione di materiale per ikonfezionamento.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa sostanze soggette a restrizione polipragmasia traffico aggravato di cocaina
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOLONGO ALESSIO nato a ROMA il 25/03/1992 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che Capolongo Alessio ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione dell'ad 73 d.P.R.309/1990 e difetto di motivazione in ordine alla finalità di uso personale. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio slaK dal fatto che la cocaina era suddivisa in sette involucri, ognuno dei quali conteneva una quantità di stupefacente corrispondente ad una dose, contraddistinti da un laccetto di chiusura di colore blu, mentre quelli contenenti crack recavano un nastro di colore rosso; dal fatto che l'esigenza di differenziare gli involucri deriva dalla destinazione di alcuni di questi involucri alla spaccio, mentre altri no; dal rinvenimento all'interno dell'abitazione di materiale per ikonfezionamento.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi