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Ordinanza — n. 16160/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16160/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16160/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARAGNO IVAN nato a VIPITENO il 30/07/1942 BALDICCHI FRANCESCO nato a PERUGIA il 18/12/1969 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAr t u f udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che, con unico motivo di ricorso, Baldicchi Francesco deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 6, e 80, comma 2, d. P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc.pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16160/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 4 e 6, e 80, comma 2, d. P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc.pen.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali censure procedurali impugnazione di decisioni amministrative indigenza processuale non provata anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc.pen
309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc.pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARAGNO IVAN nato a VIPITENO il 30/07/1942 BALDICCHI FRANCESCO nato a PERUGIA il 18/12/1969 avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAr t u f udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Considerato che, con unico motivo di ricorso, Baldicchi Francesco deduce vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 6, e 80, comma 2, d. P.R. 309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc.pen.

Considerato che Ivan Maragno ricorre per cassazione deducendo vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen., essendosill giudice limitato a recepire la prospettazione delle parti. Considerato che i ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purché il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili sano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il C nsigliere estensore Il