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Ordinanza — n. 16158/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16158/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16158/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDOVIC NEDZIB nato il 10/05/1969 avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAI dato—d2iscr athe-p-art ,.3c udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che l'impugnazione proposta da Sejdovic Nedizib avverso la sentenza in epigrafe indicata è inammissibile. L'avv. Giulio Cirimele, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per Cassazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16158/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'avv. Giulio Cirimele, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per Cassazione.

Parole chiave

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motivi di cassazione ritiro della domanda di revisione ricorso di annullamento condono delle spese procedurali declinatoria di competenza impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDOVIC NEDZIB nato il 10/05/1969 avverso la sentenza del 15/09/2022 del TRIBUNALE di ROMAI dato—d2iscr athe-p-art ,.3c udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ritenuto che l'impugnazione proposta da Sejdovic Nedizib avverso la sentenza in epigrafe indicata è inammissibile. L'avv. Giulio Cirimele, che ha sottoscritto il ricorso, non risulta iscritto nell'albo speciale di cui all'art.613 cod.proc.pen. A nulla rileva che l'appello sia stato convertito in ricorso per Cassazione.

Invero, è giurisprudenza consolidata di questa Corte che "alla regola secondo cui il ricorso per Cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione" (cfr. ex multis Sez.3, 10 ottobre 1998, n.2233).

Rilevato c pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023 Il Consigliere stensore Il Presidente